La deriva costituzionale del legislatore italiano
“San_Marino.gif” La legge elettorale della “prima repubblica” ci aveva abituati alla instabilità politica e di governo. Nel parlamento, costituito da tanti partiti e partitini, vi era la necessità di trovare punti di intesa e accordi (talvolta sottobanco), per riuscire ad esprime un governo capace di portare avanti un programma minimale e a breve termine.
Per questo gli equilibri raggiunti erano instabili ed al “primo temporale” correvano il rischio di rompersi; pertanto, i commentatori politici auspicavano maggioranze parlamentari effettive e coese.
La legge elettorale vigente ha consentito – oltre alla indicazione del premier – di riconoscere come vincitrice delle lezioni una maggioranza ampia.[more] Ma come si può osservare agevolmente il parlamento più che essere composto da “rappresentanti del popolo” è formato da personaggi “grigi” ed asserviti al “capo bastone”.
Oltre a questo – sicuramente fattore non di secondo rilievo – le esperienze di governo della seconda repubblica ci hanno fatto comprendere due cose:
1° – la instabilità dei governi di coalizioni che uscivano dal precedente sistema elettorale proporzionale è stata, paradossalmente, una garanzia di democrazia e, potremmo dire, di legalità;
2° – la attuale stabilità di governo, sbandierata dalla maggioranza di centro-destra al governo, è solo di facciata e non fondata su effettive basi di “pluralismo” e “vera” democrazia.
Infatti, l’esperienza governativa di questi ultima anni – sarà per il cd “porcellum”, sarà per l’anomalia di avere al “centro” dello schieramento politico due psudo-partiti (CDL e Lega), entrambi aggregati da due leader padroni intolleranti e smaniosi, per motivi diversi, di imporre una unica volontà (la loro) – ha prodotto, con una legiferazione spesso ingiusta, un decisionismo stravolgente i principi fondamentali della democrazia e della costituzione.
Per ottenere il successo elettorale si formano delle coalizioni che, sia a livello di leadership che di programmi, hanno dovuto talmente mediare da vanificare future azioni concrete di governo.
La nostra costituzione rimarca, nelle singole norme ed nel suo insieme contestuale, alcuni principi basilari del sistema democratico dei quali sembra essersene fatto scempio da parte del legislatore ordinario “monolitico” ed sostanzialmente asservito a poteri personali.
Faccio qualche esempio.
– Come a tutti noto, l’articolo 3 della Costituzione (ma non è il solo) sancisce il principio fondamentale di eguaglianza di tutti di fronte alla legge; ma è proprio la legge che spesso violala tale principio sia pure in modo subdolo e coperto da una cortina fumogena. Ne sono esempio non solo le cd. “leggi ad personam” ma tutte quelle norme (anche regionali) che consentono il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione in assenza di procedure capaci di esprimere criteri selettivi comparativi.
– La costituzione stabilisce, mediante diverse norme, da una parte che le pubbliche amministrazioni siano sottomesse alla legge e, dall’altra, che le stesse siano autonome rispetto al potere politico. D’altro canto solo così potrà auspicarsi non solo l’uguaglianza di trattamento tra i cittadini ma anche una giustizia sostanziale. Diversamente, la legislazione ordinaria ha indotto le amministrazioni pubbliche (centrali e periferiche) ad essere assolutamente docili agli umori dei politici mediante norme che demandano ai politici la nomina, diretta o indiretta, di tutte le figure dirigenziali e la eliminazione della stabilità delle funzioni.
– Il principio di solidarietà economica e sociale (art. 2 cost) comporta la necessità che la legge e l’amministrazione attiva facciano in modo che “tutti i cittadini concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Ma, da un verso, il legislatore ordinario nulla ha fatto per il raggiungimento di tale finalità: più frequentemente e sistematicamente, assolve e condona evasione e diseguaglianze contributive; per altro verso, l’amministrazione preposta al controllo sulla corretta applicazione delle leggi, per mezzo di funzionari non sempre assunti per pubblico concorso e con stabilità di posizione (vedasi dd.lgg. 165/2001- ripetutamente novellato in “peius” 9 e 150/2009) non ha quell’autonomia (sostanziale) ed indipendenza dal potere politico che gli consentirebbe di agire con giustizia nei confronti di qualsiasi cittadino evasore (fosse anche il potente politico di turno).
Calendario
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Archivi
- Novembre 2024
- Aprile 2020
- Dicembre 2019
- Febbraio 2018
- Novembre 2017
- Marzo 2017
- Dicembre 2016
- Agosto 2016
- Luglio 2016
- Novembre 2015
- Dicembre 2014
- Marzo 2013
- Novembre 2012
- Giugno 2012
- Maggio 2012
- Aprile 2012
- Marzo 2012
- Febbraio 2012
- Gennaio 2012
- Dicembre 2011
- Ottobre 2011
- Luglio 2011
- Giugno 2011
- Maggio 2011
- Marzo 2011
- Febbraio 2011
- Gennaio 2011
- Dicembre 2010
- Novembre 2010
- Ottobre 2010
- Agosto 2010
- Luglio 2010
- Giugno 2010
- Maggio 2010
- Aprile 2010
- Marzo 2010
- Febbraio 2010
- Gennaio 2010
- Dicembre 2009
Lascia un commento