Ancora “NO” al “brutto pasticcio” della riforma Costituzionale voluta dal Governo Renzi
In questi giorni, vicinissimi al voto referendario, i sostenitori del “SI” – con in testa Matteo Renzi e Maria Elena Boschi – stanno cercando di contrastare l’accusa – da parte dei sostenitori del “NO” – di aver previsto un nuovo senato di “nominati”, dicendo che dopo il referendum (nella sciaguratissima ipotesi di conferma della riforma costituzionale!) sarà approvata una legge che disciplinerà la scelta popolare dei componenti il nuovo Senato.
Si tratta di una grande “bufala” !!!
La nuova norma costituzionale sul punto (art. 57, comma 5) è criptica, incomprensibile ed inapplicabile!!
Per questo invito, chi avesse dubbi a credere, a rileggere il testo normativo che si occupa della questione. In particolare il menzionato comma 5 del nuovo art. 57 della Costituzione riformata, di seguito riportato.
L’affermazione di Renzi e compagni è collegata all’inciso del 5° comma dell’art. 57. In verità il riferimento: “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”, oltre ad essere assolutamente inappropriato a voler significare la elezione popolare, è inserito in un contesto errato e spurio; comunque – come spiega con dovizia di argomentazioni tecnico/giuridiche il prof. Emanuele Rossi nel suo libro “Una Costituzione Migliore?” – “come potrà avvenire questa conformità è del tutto oscuro”.
Art. 57 della Costituzione come riformulato dall’art. 2 della Legge Costituzionale (GU n.88 del 15.4.2016).
1° comma – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
2° comma – I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
3° comma – Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
4° comma – La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
5° comma – La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
6° comma – Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
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